Statuto

Art. 1 – In data 9 maggio 2008 si è costituita l’Associazione denominata “6 Contrade” con sede a Borno (BS) in Piazza Caduti, 2. Essa è un’associazione di fatto, apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione si prefigge di:

– diffondere la conoscenza del patrimonio storico-culturale di Borno, delle sue tradizioni e del suo folklore anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a iniziative turistiche, didattiche, ricreative o sportive;

– stimolare lo sviluppo del sentimento di appartenenza alla comunità bornese favorendo e intraprendendo iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita e all’inclusione sociale dei cittadini;

– dare impulso ad una partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale proponendo ogni iniziativa o forma di aggregazione che ne consenta l’interazione;
– promuovere l’incontro tra le diverse generazioni allo scopo di garantire la condivisione e il passaggio delle conoscenze di cultura, storia, costumi, lingua e tradizioni locali;
– valorizzare l’immagine e la tradizione del “Palio di S. Martino” contribuendo a sostenere ogni miglioramento indirizzato ad una corretta riproposizione storica e a un maggiore coinvolgimento dei cittadini;
– collaborare con le altre Associazioni e gli Enti, pubblici o privati, nelle iniziative che abbiano finalità analoghe o funzionali a quelle precedentemente elencate;
– incrementare il prestigio dell’Associazione e tutelarne la continuità, promuovendone l’adesione da parte di persone, Enti o Imprese ad essa affini per comunità di intenti.

Art. 3 – L’Associazione “6 Contrade” intende raggiungere i suoi fini:

– promuovendo eventi culturali e collaborando a progetti con altre realtà associative presenti sul territorio.

Art. 4  L’Associazione “6 Contrade” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità indicate nell’art. 2, desiderino offrire la propria collaborazione.
– Risultano soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto il presente statuto.

– Sono soci ordinari tutte le persone maggiorenni che, intendendo aderire all’associazione, presentano la propria richiesta al Consiglio direttivo e impegnandosi sia nel versamento della quota annuale, sia nella collaborazione effettiva alle attività promosse dall’associazione.

La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 – L’ammissione come soci ordinari a coloro che ne fanno richiesta mediante domanda scritta, è deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di non ammissione è concesso appello, entro 30 giorni, all’organo di controllo.

 Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell’associazione o agli stessi soci, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere all’organo di controllo per iscritto entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 7 – Tutti i soci, sia fondatori sia ordinari, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– dalle sponsorizzazioni degli eventi;

– da contributi da parte di enti o privati.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che è tenuto a informarne l’assemblea unitamente al loro impiego.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo. Tali  bilanci devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere visionati dai soci che intendono consultarli.

Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

–  il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

–  l’Organo di controllo.

 Art. 11 – L’Assemblea dei soci assicura una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria in caso di richiesta del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida e delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

 Art. 12 – Oltre ad esercitare le funzioni amministrative di seguito elencate, l’assemblea è intesa innanzitutto come realtà effettiva in cui si decidono e svolgono le attività dell’associazione.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio direttivo e l’Organo di controllo;

– approva i bilanci preventivi e consuntivi;

– approva il regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 Art. 13 – Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

 Art. 14 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione, si riunisce in caso di necessità ed è convocato:

– dal presidente;

– da almeno 4 dei componenti, su richiesta motivata;

– dai soci su richiesta motivata e sottoscritta di almeno il 30% degli stessi.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

–  formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

–  elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci (fondatori ed ordinari);

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

 Art. 15 – Il Presidente dura in carica tre anni, è il legale rappresentante dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

– convoca e presiede il Consiglio direttivo;

– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

– può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

– conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 Art. 16 – L’Organo di controllo è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed ha le seguenti funzioni:

– verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;

– redigere apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo;

– decidere insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18 – Le cariche elettive vengono svolte in modo totalmente gratuito: è previsto unicamente il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 Art. 20 – Risultano essere soci fondatori della Associazione “6 Contrade”

i firmatari del presente statuto, i Signori:

Alberto Zorza      /    Achille Cottarelli     /    Duilio Cominini       /      Fabio Fedrighi

Paolo Baisotti     /     Roberto Cottarelli        /      Pierantonio Chierolini

Fabio Scalvini       /       Graziano Re    /    Doriana Luise